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Art. 3 Rapporto con altre leggi 4
Sono fatte salve la legislazione doganale, le prescrizioni relative ai pagamenti e gli altri atti normativi in materia di commercio estero. 4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). |