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Art. 30 Ufficio centrale
1 Il Consiglio federale designa un Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico. 2 L’Ufficio centrale collabora all’esecuzione della presente legge e alla prevenzione dei reati e notifica alle autorità di perseguimento penale competenti le infrazioni alle disposizioni della presente legge.37 Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il pericolo che una persona commetta infrazioni alla presente legge, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, nella misura e per il periodo richiesti dall’esecuzione del suo mandato.38 37 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). 38 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 43 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |