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Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo 56
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso 3:
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 ...57 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. 56 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; £FF 2011 5323). 57 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |