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Art. 4 Applicazione alle aziende d’armamento della Confederazione
Le disposizioni relative all’autorizzazione di principio (art. 9–11) non si applicano alle aziende d’armamento della Confederazione.5 Le disposizioni relative alla mediazione (art. 15 e 16), all’importazione e all’esportazione (art. 17–19) e al trasferimento di beni immateriali o al conferimento di diritti sugli stessi beni (art. 20 e 21) non si applicano alle aziende d’armamento della Confederazione, qualora le loro operazioni siano in relazione con le acquisizioni di materiale bellico per l’esercito svizzero. 5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248; FF 2000 2971). |