|
Art. 47 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; fino all’entrata in vigore di una legislazione federale sugli armamenti, esso può derogare all’entrata in vigore di singole disposizioni. 3 Il Consiglio federale disciplina il commercio di polvere da sparo destinata ad usi civili, fintanto che saranno entrate in vigore norme legislative specifiche. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 199871 71 DCF del 25 feb. 1998. |