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Art. 7 Armi atomiche, biologiche e chimiche
1 È vietato:
2 Non soggiacciono al divieto gli atti destinati a:
3 Il divieto s’applica anche agli atti commessi all’estero, indipendentemente dal diritto del luogo del reato, qualora:
7 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). |