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Art. 8 Mine antiuomo
1 È vietato:
2 È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.9 3 Per mine antiuomo si intendono gli ordigni esplosivi posti sopra o sotto il suolo od altra superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle fuori combattimento, ferirle o ucciderle. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo e non di una persona e munite di dispositivi antimanipolazione non sono considerate mine antiuomo a causa della presenza di tale dispositivo.10 4 Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a proteggere una mina e che ne fa parte, è collegato o è fissato ad essa o è posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o di altra alterazione intenzionale della mina.11 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1155; FF 1998 489). 11 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2451; FF 2003 19761989). |
