|
Art. 8a Munizioni a grappolo 12
1 È vietato:
2 Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile. 3 È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati. 12 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). |