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Art. 8b Divieto del finanziamento diretto 13
1 È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato. 2 Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s’intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell’anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbricazione o l’acquisto di materiale bellico vietato. 13 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). |