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Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto 14
1 È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acquisto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto. 2 Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s’intende:
14 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). |