Art. 1 Principi
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo 15. 3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo. 4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi. 5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato. 5 RS 241 6 RS 451 8 RS 680 10 RS 741.71 11 RS 747.201 12 RS 812.121 13 RS 814.01 14 RS 817.0 15 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821, 2021 878n. III 2; FF 2020 7713, 2021 2515). 16 RS 818.101 17 RS 818.31 18 RS 921.0 19 RS 922.0 20 RS 923.0 21 RS 943.1 23 Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713). 24 RS 313.0 |