1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- la designazione dell’organo competente;
- b.
- la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;
- c.
- la fattispecie contravvenzionale realizzata;
- d.
- l’importo della multa;
- e.
- la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;
- f.
- il luogo e la data dell’emissione;
- g.
- il cognome e il nome della persona che rilascia la ricevuta.
2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato;
- b.
- la data di consegna del modulo;
- c.
- l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d;
- d.
- l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;
- e.
- la designazione dell’organo competente;
- f.
- la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;
- g.
- la fattispecie contravvenzionale realizzata;
- h.
- l’importo della multa;
- i.
- la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;
- j.
- il luogo e la data dell’emissione;
- k.
- il cognome e il nome della persona che rilascia il modulo.
3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.