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Art. 1 Principi
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo 15. 3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo. 4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi. 5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato. 15 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 5821; 2021 878n. III 2; FF 2020 7713; 2021 2515). 21 Introdotto dall’art. 4 della LF del 29 set. 2023 sul divieto di dissimulare il viso, in vigore dal 1° gen 2025 (RU 2024 620; FF 2022 2668). 23 Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713). |