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Art. 13 Opposizione alla procedura della multa disciplinare
1 Il rappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare. 2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordinario; è fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 LUSN36. |