Art. 6 Procedura in generale
1 Se è identificato al momento dell’infrazione, l’imputato può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione). 2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome. 3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappresentante dell’organo competente conserva una copia del modulo. Se l’imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta. 4 Se l’imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario. 5 Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, è avviato un procedimento penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 7. 6 Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti d’accusa o di decreti d’abbandono. |