Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 4 Prestazioni supplementari
1 L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente. 2 L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla. 3 L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base. |