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Art. 3 Offerta di base in materia di prestazioni
1 Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione. 2 L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza. 3 Nell’ambito dell’offerta di base l’Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:
4 L’Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l’approntamento di:
5 Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.6 6 La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.7 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 5 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 6 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). 7 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 682; FF 2022 804). |