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Art. 5a Contributi per la partecipazione a programmi internazionali 8
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale. 2 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura. 3 In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni. 8 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4881, 4882; FF 2005 4837). |