Legge federale
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Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 16
1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose. 2 Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.18 3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente. 4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all’autorità penale competente. 5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:
16 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). 17 RS 172.021 18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 19 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |