Legge federale
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Art. 13f Sequestro di oggetti pericolosi 20
Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all’articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199721 sulle armi, sempre che sia necessario all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. 20 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 21 RS 514.54 |