Legge federale
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Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza
1 Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali. 2 I dati possono essere rilevati:
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |