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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 20Contenuto del controllo di sicurezza
1 Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.
2 I dati possono essere rilevati:
a.
tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
b.
dai registri degli uffici cantonali d’esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;
e.
mediante interrogazione di terze persone, se l’interessato è consenziente;