Legge federale
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Art. 22 Principi
1 Fedpol36 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico. 2 Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati. 3 Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali. 4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200837 sulla coercizione è applicabile.38 36 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 37 RS 364 38 Introdotto dell’all. n. 1 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085463; FF 20062327). |