Legge federale
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Art. 23a Sistema d’informazione e di documentazione 47
1 Fedpol tratta nel proprio sistema d’informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione. 2 Il sistema d’informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate. 3 I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione. 4 Il diritto d’accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD48. 47 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 48 RS 235.1 |