Legge federale
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Art. 23c Diritti d’accesso e trasmissione dei dati 50
1 L’accesso al sistema d’informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:
2 I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:
50 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). |