Legge federale
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Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato
1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
2 Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione. 3 Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione. 4 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione. 5 Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta. 6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 200856 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione).57 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875). 56 RS 361 57 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631). BGE
134 I 125 (1C_158/2007) from 31. März 2008
Regeste: a Kantonale Zuständigkeitsordnung zum Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS), Art. 49 Abs. 1 BV. Die kantonale Zuständigkeitsordnung, wonach die Kantonspolizei und die Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur zur Anordnung von Massnahmen gemäss BWIS befugt sind, hält vor dem Bundesrecht stand (E. 2). |