1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività:28
- a.
- hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b.
- hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c.29
- hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d.
- collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
- e.
- hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.
2 I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.
3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l’esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.30
4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell’Amministrazione federale e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.