1 Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.33
2 L’autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l’apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d’accesso si applica l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199234 sulla protezione dei dati (LPD).35
3Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.36
4 L’autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all’autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L’autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall’autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera d.37
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell’autorità di nomina nonché la conservazione, l’ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. …38
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
34 RS 235.1
35 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
36 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
38 Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).