Legge federale
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Art. 23g Durata di una misura
1 La durata di una misura è limitata a sei mesi. Può essere prorogata una sola volta di sei mesi al massimo. La durata della residenza coatta è retta dall’articolo 23o capoverso 5. 2 La stessa misura può essere ordinata nuovamente se sussistono indizi nuovi e concreti di un’attività terroristica. |