Legge federale
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Art. 23o Residenza coatta: principi
1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un determinato immobile o istituto designato dall’autorità richiedente, se:
2 Il divieto deve riguardare un immobile utilizzato a scopo abitativo dal potenziale terrorista o in cui quest’ultimo si trovi per scopi di cura o di trattamento. Il divieto può riguardare eccezionalmente un altro immobile o istituto pubblico o privato, se:
3 Dopo aver consultato le autorità interessate, fedpol può autorizzare eccezioni al divieto per motivi gravi, segnatamente per motivi medici, per scopi professionali e formativi, per esercitare la libertà di credo o per ottemperare a impegni familiari. 4 I contatti con il mondo esterno e la vita sociale possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all’esecuzione della misura. 5 La durata della misura è limitata a tre mesi. Può essere prorogata due volte, ogni volta per tre mesi al massimo. |