Legge federale
|
Art. 23p Residenza coatta: procedura
1 Fedpol sottopone senza indugio la richiesta di residenza coatta al giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna affinché ne verifichi la legalità e l’adeguatezza. Questi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. 2 Se la misura deve essere prorogata, fedpol presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata per scritto al più tardi quattro giorni prima della scadenza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la misura sia prorogata fino a quando avrà deciso in merito alla richiesta. 3 L’indennizzo del Cantone di Berna è retto dall’articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 201061 sull’organizzazione delle autorità penali. 4 Se respinge una domanda di revoca della misura, motivata per scritto dalla persona interessata, fedpol la inoltra entro tre giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi allegandovi un parere motivato. Questi decide al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione della domanda. 5 Fedpol pone fine senza indugio alla residenza coatta, se:
61 RS 173.71 |