1 Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5a e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 23p possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
2 Il diritto di ricorso è retto dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196880 sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere:
a.
l’autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol;
b.
fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione dell’autorità di ricorso può accordare, d’ufficio o a istanza di parte, l’effetto sospensivo, se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.
79 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).