Legge federale
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Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni
1 ...83 2 La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari. 3 La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione. 83 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). |