Legge federale
|
Art. 29a Violazione delle misure di cui agli articoli 23 k –23 q
1 Chiunque viola una misura di cui agli articoli 23l–23q è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 3 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la misura di cui all’articolo 23k è punito con la multa. |