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Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 4Principio
1 Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.
2 Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l’assistono sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.