Legge federale
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Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni
1 Ogni Cantone designa l’autorità che collabora con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.11 2 Se un Cantone ha delegato compiti definiti dalla presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.12 3 Le persone incaricate dai Cantoni dell’adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all’autorità cantonale di sorveglianza. 11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 12 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |