Art. 14 Ricerca di informazioni
1 Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all’insaputa delle persone interessate.26 2 I dati personali possono essere raccolti con:
3 L’impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un’istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l’osservazione di fatti in ambienti privati. 26 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). |