|
Art. 23a Sistema d’informazione e di documentazione 42
1 Fedpol tratta nel proprio sistema d’informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione. 2 Il sistema d’informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate. 3 I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione. 4 Il diritto d’accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD43.44 42 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). 44 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |