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Art. 23d Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico 49
D’intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all’adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera. 49 Originario art. 24. |