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Art. 23h Trattamento dei dati
1 Per motivare una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k–23q, per verificare se i presupposti per ordinarla siano adempiuti e per eseguire le misure, fedpol e le competenti autorità cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione di potenziali terroristi, segnatamente i dati concernenti le opinioni o attività religiose e filosofiche, la salute, le misure d’assistenza sociale nonché le sanzioni e i procedimenti amministrativi e penali. I dati personali degni di particolare protezione di terzi possono essere trattati soltanto se il potenziale terrorista intrattiene o ha intrattenuto contatti con queste persone e se tali dati sono indispensabili per valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista. 2 Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le scuole e le autorità del settore della formazione, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono scambiarsi i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti definiti nella presente sezione, compresi i dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2. 3 Fedpol può informare il gestore di un’infrastruttura critica ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge federale del 25 settembre 201552 sulle attività informative (LAIn) in merito a una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k–23q, se un potenziale terrorista costituisce un pericolo per tale infrastruttura. A tal fine, fedpol può trasmettere dati personali degni di particolare protezione. |