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Art. 23j Pronuncia di misure mediante decisione formale
1 Fedpol pronuncia le misure di cui agli articoli 23k–23qmediante decisione formale. Se la misura è stata richiesta da un’autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC. Se la misura è stata richiesta dal SIC, fedpol consulta previamente il Cantone interessato. 2 Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 200853 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione. 3 D’intesa con il Cantone o il Comune interessato, può sospendere una misura se sussistono motivi gravi. |