Open article in different language:
DE
|
Art. 23k Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui
1 Fedpol può obbligare un potenziale terrorista a presentarsi regolarmente di persona presso un servizio cantonale o comunale designato dall’autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno o più specialisti. 2 I colloqui servono a valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista e la sua evoluzione, nonché a contrastare tale pericolo. 3 Se la persona interessata è minorenne, i genitori o le altre persone cui è affidata la sua educazione sono coinvolti nei colloqui, a condizione che lo scopo del colloquio non ne risulti pregiudicato. 4 Se la persona interessata non può partecipare a un colloquio concordato ne informa senza indugio il competente servizio cantonale o comunale specificandone i motivi e chiede un rinvio del colloquio. Il rinvio è concesso soltanto se sussistono motivi gravi debitamente documentati dalla persona interessata. 5 Il servizio cantonale o comunale informa l’autorità richiedente e fedpol su:
6 Le informazioni di cui al capoverso 5 lettere a e b devono essere trasmesse senza indugio. |