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Art. 23n Divieto di lasciare il Paese
1 Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all’estero per compiere attività terroristiche. 2 In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può:
3 Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest’ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio. 4 Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale [CP]54). 5 Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione. 6 Fedpol, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici. 7 Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici. 8 Se la persona interessata è cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se è cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità. |