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Art. 23q Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile
1 Per eseguire le misure di cui agli articoli 23l–23o, fedpol può ordinare una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di un potenziale terrorista, se i provvedimenti adottati nel quadro del controllo dell’esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o se, in assenza di sorveglianza o localizzazione, l’esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile. 2 Gli apparecchi per la sorveglianza elettronica possono essere fissati al corpo del potenziale terrorista. Se l’apparecchio non è fissato al corpo, il potenziale terrorista è tenuto a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Il funzionamento dell’apparecchio non deve essere compromesso. 3 Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l’autorità competente per l’esecuzione può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 201656 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il potenziale terrorista è tenuto a portare costantemente con sé l’apparecchio di telefonia mobile acceso e in stato di funzionamento. 4 I dati raccolti possono essere trattati soltanto allo scopo di:
5 I dati raccolti nell’ambito della sorveglianza elettronica sono distrutti al più tardi 12 mesi dopo la fine della sorveglianza, sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale. 6 L’autorità competente per l’esecuzione della misura designa le persone autorizzate a trattare i dati raccolti e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall’utilizzazione abusiva. |