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Art. 23r Esecuzione delle misure
1 L’esecuzione e il controllo delle misure di cui alla presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l’articolo 23n. 2 Fedpol fornisce assistenza sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione. 3 Le autorità competenti per l’esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. |