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Art. 24f Limite d’età 74
1 Le misure di cui agli articoli 23k–23n, 23q e 24c sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 12 anni. 2 La misura di cui all’articolo 23o è pronunciata solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni. 74 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). |