Legge federale
|
Art. 100bis265
1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l’aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all’occorrenza, la perquisizione dell’aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l’equipaggio e il personale dell’infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell’esecuzione di tali provvedimenti. 2 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.266 267 3 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d’un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna. 4 Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale. 5 La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958268 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali. 265Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Originario art. 44ter. 266 Nuovo testo del secondo per. giusta l’all. n. II 4 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). 267 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972465; FF 1996 III 1201). 268RS 170.32 |