Legge federale
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Art. 10a47
1 Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate di regola in inglese. 2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea. 47 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6401). |