Legge federale
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Art. 13
Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili. |