1 La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato.
2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:
a.
la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
b.
perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;
c.
sequestri;
d.
analisi mediche quali prove del sangue o dell’urina;
e.
autopsie;
f.
analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;
g.
perizie.
3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196882 sulla procedura amministrativa.
5 La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).